L’Università non effettua ritenute sui contributi COST per i costi di mobilità
Tocca al beneficiario assoggettare le somme al regime fiscale nazionale
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 128 di ieri, 18 ottobre 2017, ha chiarito che l’Università coordinatrice per la gestione di interventi finanziati dalla COST Association, finalizzati alla creazione di network scientifici tra gruppi di ricerca a livello europeo, al momento dell’erogazione delle somme destinate alla copertura del costo di mobilità sostenuto dai partecipanti al progetto, non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta, salvo ai propri dipendenti, collaboratori o borsisti, ma ciò non esclude che il beneficiario debba assoggettare le stesse a tassazione, sulla base della normativa fiscale del Paese di appartenenza.
Occorre premettere che la COST Association è un’associazione intergovernativa per la Cooperazione europea scientifica e tecnologica supportata ...
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