Non punibilità per pagamento del debito tributario da comunicare alla procura
Se il contribuente versa subito il dovuto, l’Agenzia dovrebbe provvedere alla comunicazione a integrazione della denuncia inviata
Il DLgs. 158/2015 ha introdotto una causa di non punibilità connessa al pagamento del debito tributario.
Ai sensi dell’attuale art. 13 del DLgs. 74/2000 i reati conseguenti agli omessi versamenti di ritenute o di IVA (artt. 10-bis e 10-ter) e all’indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater comma 1) non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Similmente i reati di infedele e di omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del DLgs. 74/2000)
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