Il bilancio resta impugnabile dopo la situazione patrimoniale infrannuale
Per il Tribunale di Milano, al documento predisposto per far fronte alle perdite del capitale sociale non si applica l’art. 2434-bis comma 1 c.c.
La preclusione all’impugnazione del bilancio d’esercizio, di cui all’art. 2434-bis comma 1 c.c., non opera nel caso di successiva approvazione di situazioni patrimoniali predisposte per far fronte alla riduzione del capitale sociale per perdite ex artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 8408/2017.
Ai sensi dell’art. 2434-bis comma 1 c.c., le azioni previste dagli artt. 2377 (annullabilità) e 2379 (nullità) c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta “l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”.
La disposizione, dettata per le spa, è applicabile anche alle srl in forza del richiamo contenuto nell’art. ...
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