L’azione penale tardiva può bloccare il recupero del costo da reato
Alcune situazioni comportano una compressione eccessiva dei diritti dell’Erario
In base alla disciplina dettata dall’art. 14 comma 4-bis della L. 537/93, non sono ammessi in deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
Affinché il meccanismo dell’indeducibilità operi occorre che il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale oppure che il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio (art. 424 c.p.p.) o sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) per intervenuta prescrizione.
La norma richiamata, nonostante la riscrittura effettuata con il DL 16/2012, lascia irrisolte alcune questioni in ordine ai rapporti tra il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41