Periodi antecedenti al 24 settembre 2015 fuori dal computo di CIGO e CIGS
Il Ministero del Lavoro illustra i parametri per definire la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale
Con la circolare n. 17/2017, il Ministero del Lavoro ha illustrato i concetti di quinquennio e biennio mobile, utilizzati come parametri per definire le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DLgs. 148/2015, nell’applicazione della normativa in materia di CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà.
Ad esempio, l’art. 4 del citato decreto stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti in argomento non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile – 36 mesi in caso di CIGS con causale contratto di solidarietà – mentre per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, per ciascuna unità produttiva i predetti trattamenti non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio
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