Integrativa a favore senza sanzioni
La dichiarazione inesatta opera solo se l’errore incide sui controlli e non cagiona debito d’imposta
Le dichiarazioni dei redditi e IVA possono essere integrate in aumento o diminuzione fino al termine di decadenza dall’accertamento (art. 2, commi 8 e 8-bis del DPR 322/1998).
L’integrativa in aumento è strettamente connessa con il ravvedimento operoso. Il contribuente corregge precedenti errori od omissioni mediante una nuova dichiarazione e con il pagamento contestuale della sanzione ridotta, delle imposte e degli interessi legali.
Secondo la prassi amministrativa (circ. Agenzia Entrate n. 42 del 12 ottobre 2016) la dichiarazione erronea emendata entro 90 giorni dal termine di presentazione non si considera infedele, ma inesatta: non si applica in questo caso la sanzione per dichiarazione infedele, ma quella per incompletezza della dichiarazione (250 euro nel minimo, art. 8, comma
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