Anche con uso discontinuo di navi vale il criterio di applicazione provvisoria
È possibile usufruire del regime di non imponibilità IVA con una dichiarazione «provvisoria e previsionale»
La risoluzione n. 6/2018 dell’Agenzia delle Entrate sul regime di non imponibilità IVA per le navi adibite alla navigazione in alto mare si sofferma, tra gli altri aspetti (si veda “Uso della dichiarazione dell’armatore confermato per la non imponibilità IVA” di oggi), sul criterio di applicazione anticipata/provvisoria del beneficio fiscale.
In analogia a quanto previsto dalla risoluzione n. 2/2017 per le navi in costruzione, l’Agenzia ritiene che tale criterio possa essere utilizzato anche nei casi in cui si riscontri una obiettiva discontinuità nell’utilizzo del mezzo (ad esempio navi che mutano armatore o proprietario) o laddove il contribuente preveda che l’utilizzo effettivo del mezzo in un dato anno sarà diverso da quello risultante dai dati relativi
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