È evasione contributiva se non si prova l’assenza dell’intento fraudolento
L’omessa o infedele denuncia fa presumere l’evasione salvo prova contraria
Il regime sanzionatorio applicabile ai casi di mancato pagamento, ovvero di pagamento effettuato in ritardo o in misura inferiore al dovuto, dei contributi o premi da versare alle gestioni previdenziali e assistenziali, è regolato – a decorrere dal 1° ottobre 2000 – dall’art. 116, commi 8 e 9, della L. 388/2000.
La disciplina normativa distingue tra evasione e omissione, che si realizza quando il mancato o ritardato pagamento dei contributi avviene pur in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie (circolare INPS n. 106/2017).
I contenuti della fattispecie dell’evasione sono stati invece, nel tempo, oggetto di contrasto interpretativo.
Il contrasto formatosi nella vigenza della disciplina sanzionatoria pregressa (L. 662/1996) era stato risolto dalle Sezioni
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