Per l’amministratore revocato senza giusta causa danni all’immagine solo se provati
Da dimostrare l’esistenza di qualcosa di ulteriore rispetto all’inadeguata motivazione di revoca che giustifica solo il diritto ai compensi non percepiti
La Cassazione, nella sentenza n. 2037, depositata ieri, ha precisato che, in caso di revoca dell’amministratore di spa, alla responsabilità contrattuale ex art. 2383 c.c. relativa al lucro cessante per i compensi residui non percepiti, derivante dal fatto stesso del recesso senza giusta causa dal rapporto di amministrazione, può aggiungersi la responsabilità, sempre di natura contrattuale, per la violazione delle regole di buona fede e correttezza, oppure una responsabilità extracontrattuale della società, o di soggetti in concorso con essa. Ma ciò solo in presenza di condotte che costituiscano un quid pluris, diverso e ulteriore, rispetto alla revoca in sé, come accade quando le stesse ragioni esternate della revoca, in luogo che essere semplicemente insussistenti o inidonee a fondare ...
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