Il costo ammortizzato determina il valore fiscale del credito
La regola non vale per i finanziamenti infragruppo infruttiferi
Per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, il valore fiscale del credito in base al quale calcolare l’importo delle svalutazioni (ex art. 106 comma 1 del TUIR) e delle perdite (ex art. 101 comma 5 del TUIR) deducibili è quello desunto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato.
È l’importante precisazione resa dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018.
Nessun dubbio vi è mai stato sul fatto che il richiamato principio di derivazione rafforzata comporti il riconoscimento fiscale del differenziale tra valore nominale e valore attuale del credito.
Infatti, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DM 1° aprile 2009 n. 48, i limiti alle svalutazioni deducibili di cui all’art. 106 comma 1 del TUIR non si applicano alle ...
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