Detrazione salva nell’induttivo se la perdita del documento è incolpevole
Le fatture d’acquisto rinvenute presso il commercialista hanno valenza ai fini IVA
La Cassazione conferma, con l’ordinanza 19 gennaio 2018 n. 1323, che la detrazione IVA non è sottoposta ai limiti di cui all’art. 55 del DPR 633/72, in caso di accertamento induttivo, quando l’omissione della dichiarazione o la mancata tenuta della contabilità sono imputabili esclusivamente al professionista cui il soggetto si è rivolto per i relativi adempimenti.
Se l’omessa contabilizzazione di una fattura è addebitabile a terzi, si rende applicabile l’art. 2724 c.c. e la prova dell’acquisto e del pagamento in rivalsa può essere fornita per mezzo di presunzioni semplici, quando il contribuente ha perduto il documento o sia nell’impossibilità di procurarsi una prova scritta (la prova per testimoni non è ammessa nell’ordinamento fiscale, ma si
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