Trasferimento dall’estero e frazionamento del periodo d’imposta con dubbi
Le clausole di «split year» previste da alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni sono applicabili solo in caso di «doppia residenza»
La disciplina dell’art. 2 comma 2 del TUIR, in materia di residenza fiscale, deve essere coordinata con le disposizioni previste in alcune Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, che prevedono il frazionamento del periodo d’imposta qualora in corso d’anno avvenga un trasferimento della residenza (c.d. clausole di “split year”).
Si tratta, in particolare, della Convenzione con:
- la Svizzera (art. 4, paragrafo 4 della Convenzione ratificata con la L. 23 dicembre 1978 n. 943);
- la Germania (punto 3 del protocollo alla Convenzione ratificata con la L. 24 novembre 1992 n. 459).
Ad esempio, l’art. 4, paragrafo 4 della suddetta Convenzione Italia-Svizzera stabilisce che: “La persona fisica che ha trasferito definitivamente
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41