Prededuzione dei crediti dei professionisti ad ampio raggio
Ammessi con tale qualifica i crediti inerenti gli accordi di ristrutturazione dei debiti, esclusi i piani di risanamento
Ai fini dell’erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare, ai sensi dell’art. 111, comma 2 del RD 267/42, sono considerati crediti prededucibili, e soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti, quelli “sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”.
Il tipico caso è quello di un professionista che presta la propria opera ai fini della redazione della domanda di accesso al concordato preventivo o comunque per prestazioni di attività ad esso funzionali (art. 160 ss. del RD 267/42) e sulla quale la giurisprudenza ha avuto modo più volte di confrontarsi per delineare i presupposti di riconoscimento della prededucibilità, rispetto all’ammissione al passivo fallimentare solo in via previlegiata ex art. 2751- ...
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