Rimborsi IVA senza garanzia nella fase di liquidazione
Non sussiste l’obbligo previsto in sede di cessazione dell’attività
Ai fini dell’esecuzione dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro, è richiesta, nella generalità dei casi, l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito oppure l’alternativa sottoscrizione dell’organo deputato alla revisione legale dei conti. Oltre a ciò, deve essere attestata la sussistenza di specifiche condizioni economico-patrimoniali.
Per alcune situazioni residuali, disciplinate dall’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72, invece, se il rimborso è di ammontare superiore a 30.000 euro, risulta obbligatoria la prestazione di una specifica garanzia patrimoniale.
Una di queste ipotesi è rappresentata dalla richiesta di rimborso dell’eccedenza di credito IVA risultante all’atto della cessazione dell’attività. ...
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