Per la qualifica di immobile di lusso contano gli ambienti utilizzabili
Per gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013, la Cassazione ha stabilito che non rileva il requisito dell’abitabilità
La veranda non è terrazza e la sua superficie va computata ai fini dell’accertamento della soglia dei 240 mq, tenuto conto delle risultanze dei lavori di ampliamento effettuati prima dell’atto di acquisto dell’immobile.
La verifica va fatta esclusivamente sulla scorta del DM Lavori pubblici 2 agosto 1969 che, all’art. 6, individua i criteri per la determinazione della superficie utile, senza richiamare il requisito dell’abitabilità, per cui è ritenuto più proprio quello della “utilizzabilità” degli ambienti, non trovando neanche applicazione – a detti fini – le normative edilizie o igienico-sanitarie.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4592/2018, in accoglimento del ricorso delle Entrate avverso la sentenza della C.T. Reg. Lazio
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