Nel consolidato la frode fiscale è della consolidata
La dichiarazione della capogruppo, invece, è solo influenzata da quella delle controllate
Il legale rappresentante di una società emittente di fatture false e, al contempo, rappresentante legale della società utilizzatrice delle medesime risponde di entrambe le fattispecie penali tributarie di cui agli artt. 8 e 2 del DLgs. 74/2000, non valendo la deroga al concorso di persone nel reato di cui all’art. 9 del DLgs. 74/2000 e senza che possa presentare rilievo il fatto che le società rientrino nel perimetro applicativo del consolidato fiscale nazionale, con dichiarazione “di consolidato” (modello CNM) presentata dalla controllante.
A fornire queste importanti precisazioni è la Cassazione nella sentenza n. 11034, depositata ieri.
Il caso di specie vedeva l’amministratore di due srl (Alfa e Beta) parti di un gruppo condannato, in sede di merito, per i reati di
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41