«Going concern» da abbandonare subito se è scaduto il termine di durata della società
Nullo il bilancio privo di informazioni sulle operazioni con parti correlate
Il Tribunale di Milano, nelle sentenze nn. 10029 e 10031 del 6 ottobre 2017, ribadisce che la cognizione in materia di impugnazione del bilancio per difetto di chiarezza, veridicità e correttezza non può essere demandata ad arbitri (cfr. Cass. n. 13031/2014).
Inoltre, si ricorda anche che, al riguardo, sono pertinenti e rilevanti solo quelle argomentazioni suscettibili di determinare difetti di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio di esercizio, “vizi” che, traducendosi in un’illiceità dell’oggetto della delibera impugnata, determinano la nullità della delibera stessa.
Ove, invece, i fatti posti a fondamento della domanda e le argomentazioni utilizzate attengano a scelte di gestione, ci si troverebbe in presenza di circostanze suscettibili di tradursi (se fondate)
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