Le nuove soglie di punibilità comportano un’abrogazione «parziale»
La modifica rende la fattispecie speciale rispetto alla precedente circoscrivendo l’area della punibilità alle sole condotte sopra la nuova soglia
La modifica delle soglie di punibilità realizzata dal DLgs. 158/2015 in relazione ai reati di omesso versamento di ritenute certificate (da 50.000 a 150.000 euro) e di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (da 50.000 a 250.000 euro) può essere qualificata come un’abrogazione “parziale”, dal momento che il mutato giudizio di offensività della condotta omissiva si è tradotto nel restringimento dell’area della loro penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa delle condotte che si collocano al di sotto delle nuove soglie.
Così precisa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10810 depositata ieri, revocando tre decreti penali di condanna emessi a fronte di omessi versamenti precedentemente compresi nell’ambito applicativo degli artt. ...
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