Vigilanza estesa per i sindaci di quotate
Non corretto fare affidamento solo sulle informazioni ricevute dagli amministratori
La funzione di sindaco di una spa quotata è certamente incarico di grande prestigio, ma anche di estrema responsabilità, e non può assolutamente essere affrontato a cuor leggero, rischiandosi, altrimenti, sanzioni di particolare gravità. Ne costituisce esempio significativo la sentenza n. 5914 della Cassazione, depositata ieri, che conferma per i componenti del Collegio sindacale di una nota società assicurativa quotata sanzioni per importi superiori a 700.000 euro per violazioni delle disposizioni dettate dall’art. 149 comma 1 del DLgs. 58/1998. Decisione dalla quale emerge come i doveri di vigilanza dei sindaci di società quotate riconosciuti dalla citata disposizione non si attuino solo sulla base dei dati forniti dagli amministratori, con periodicità almeno trimestrale, sulle principali
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