Per la «vecchia» frode fiscale bastava il rogito
Fraudolento l’uso del rogito notarile che riporta il prezzo della compravendita falso
Al superamento delle prescritte soglie di punibilità, gli atti di compravendita di immobili recanti un prezzo inferiore rispetto a quello reale integrano la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000), dal momento che l’elemento fraudolento che trasporta la condotta al di fuori della mera infedeltà è da ravvisare nell’utilizzazione del rogito notarile.
Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza n. 11263/2018.
Nel caso di specie, il titolare di un’impresa immobiliare veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000), essendosi appurato che per quattro compravendite concluse nel corso del 2007 il prezzo indicato era più basso ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41