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IMPRESA

Per la «vecchia» frode fiscale bastava il rogito

Fraudolento l’uso del rogito notarile che riporta il prezzo della compravendita falso

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 19 marzo 2018

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Al superamento delle prescritte soglie di punibilità, gli atti di compravendita di immobili recanti un prezzo inferiore rispetto a quello reale integrano la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000), dal momento che l’elemento fraudolento che trasporta la condotta al di fuori della mera infedeltà è da ravvisare nell’utilizzazione del rogito notarile.
Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza n. 11263/2018.

Nel caso di specie, il titolare di un’impresa immobiliare veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000), essendosi appurato che per quattro compravendite concluse nel corso del 2007 il prezzo indicato era più basso ...

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