Per il centro elaborazione dati non rilevano i prelevamenti non giustificati
Secondo la Regionale di Venezia, il reddito d’impresa prodotto è assimilabile a quello di lavoro autonomo
Nel caso di accertamento bancario nei confronti di un consulente per l’elaborazione elettronica di dati contabili, l’Ufficio, a seguito della pronuncia della Consulta del 2014, non può più attribuire rilevanza accertativa ai prelevamenti bancari, atteso che, essendo il reddito d’impresa prodotto da tale consulente assimilabile a quello di lavoro autonomo realizzato dagli iscritti in ordini professionali, anche a tale consulente non si applica la presunzione di redditività dei prelevamenti esclusa dalla Consulta solo per i lavoratori autonomi.
È questa l’importante decisione assunta dalla C.T. Reg. di Venezia, con la sentenza n. 192/2018.
Occorre ricordare brevemente che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo del DPR 600/1973, l’Ufficio può ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41