Anche per mancato repechage può essere disposta la reintegrazione
Per la Cassazione la «manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento» riguarda anche la possibilità di una ricollocazione alternativa
Con la sentenza n. 10435, depositata ieri, 2 maggio 2018, per la prima volta dall’entrata in vigore della Riforma Fornero la Cassazione si è espressa sulla portata applicativa del comma 7 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, novellato dalla L. 92/2012, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stabilendo quando deve essere applicata la reintegrazione nel posto di lavoro, per accertata manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, e quando spetta la sola indennità risarcitoria, tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità.
I giudici di legittimità sono stati chiamati, in particolare, a decidere se la reintegrazione possa essere disposta solo in caso di manifesta insussistenza del fatto organizzativo posto a base della soppressione del
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