Registro delle attività di trattamento strumento degli studi professionali
La lettura del gruppo europeo «Articolo 29» ridurrebbe i casi di esclusione dall’obbligo mentre la posizione del Garante italiano sembra meno rigida
Ai fini dell’adeguamento al Regolamento privacy Ue 679/2016 (GDPR), l’art. 30 prescrive in capo al titolare del trattamento dei dati l’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.
Rispetto al Codice della privacy, si tratta di un nuovo adempimento, che tiene conto in generale delle operazioni di trattamento effettuate dal titolare, dovendo essere annotate le finalità del trattamento, la descrizione delle categorie di interessati e di dati personali, le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati (compresi i destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali), la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative (ove possibile).
Nel registro vanno inseriti, fra l’altro, ...
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