Per l’acquisto di partecipazioni non si applica la derivazione rafforzata
Il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica dell’operazione
Con la norma di comportamento n. 203, l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC) ha analizzato le implicazioni fiscali conseguenti all’attualizzazione dei debiti relativi all’acquisto di partecipazioni.
A seguito degli emendamenti apportati ai principi contabili nazionali, l’OIC 21 stabilisce, infatti, che “nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19”.
In sostanza, per i bilanci in forma ordinaria, il debito correlato all’acquisto di partecipazioni, così come già previsto dai documenti OIC 13, ...
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