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FISCO

Il rigetto della lite temeraria non è motivo di soccombenza reciproca

La ragione, secondo la Cassazione, risiede nella natura meramente accessoria della domanda

/ Antonino RUSSO

Sabato, 9 giugno 2018

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In tema di spese giudiziali civili, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass n. 4195/2018).

La compensazione delle spese legali ex art. 92 c.p.c. è un ulteriore corollario della regola generale della soccombenza sancita dall’art. 91, ...

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