Il rigetto della lite temeraria non è motivo di soccombenza reciproca
La ragione, secondo la Cassazione, risiede nella natura meramente accessoria della domanda
In tema di spese giudiziali civili, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass n. 4195/2018).
La compensazione delle spese legali ex art. 92 c.p.c. è un ulteriore corollario della regola generale della soccombenza sancita dall’art. 91, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41