La gestione disordinata della contabilità non fonda il dolo eventuale
Per il reato di indebita compensazione è necessaria la rappresentazione effettiva della condotta illecita
Il delitto di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 richiede la prova della coscienza e volontà dell’omissione del versamento delle somme dovute all’Erario, utilizzando in compensazione crediti che si sa non essere spettanti o esistenti, rappresentandosi altresì il superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro annui.
Si tratta di un dolo generico, che ammette, in astratto, la possibile rilevanza del c.d. “dolo eventuale” rispetto all’integrazione della fattispecie. Quest’ultima forma di elemento soggettivo non è normativamente definita ed è oggetto di un grande dibattito, prestandosi a divenire uno strumento di rilevanza (o di maggiore rilevanza) penale rispetto a condotte che si pongono al confine tra dolo e colpa.
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