Niente compensazione diretta di ritenute dei soci per l’associazione professionale
Credito e debito devono essere riferibili allo stesso contribuente
Non sussiste, in capo all’associazione professionale, il diritto di compensare, in maniera diretta e integrale, i propri debiti fiscali con il credito rinveniente, in capo ai singoli associati, dalle ritenute subite. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 13638 depositata ieri, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della C.T. Reg. che aveva ritenuto legittimo l’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, da parte dell’associazione professionale, di crediti d’imposta derivanti da ritenute d’acconto sui compensi corrisposti dai clienti, con i debiti dell’associazione.
Nel caso di specie, l’Ufficio deduceva come la Commissione tributaria regionale non avesse considerato la circostanza che:
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