Fideiussione annullabile per conflitto di interessi
La Cassazione n. 14240/2018 ha precisato che la valutazione circa l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi (ex art. 2475-ter comma 1 c.c.) è giudizio di fatto che, in quanto tale, non risulta sindacabile per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
D’altra parte, è plausibile e ragionevole la decisione di merito che ravvisi tale conflitto di interessi in capo all’amministratore di una srl immobiliare fallita, con conseguente annullabilità del contratto di fideiussione stipulato, dai seguenti elementi:
- l’amministratore della srl fallita era anche socio della società garantita;
- la prestazione fideiussoria presentava carattere oggettivamente extravagante rispetto all’oggetto sociale (immobiliare) della srl fallita;
- non emergeva alcun vantaggio economico a favore della società garante (nonostante la “nuda” presenza di un consistente numero di bonifici da parte della società beneficiaria della fideiussione in favore della società garante).
Di conseguenza, è respinta l’opposizione all’esclusione allo stato passivo della srl fallita presentata dalla banca creditrice della società garantita dalla fideiussione.
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