Tabella retributiva rettificata per il settore Penne, spazzole e pennelli Uniontessile-CONFAPI
Lo scorso 21 maggio Uniontessile-CONFAPI e le Oo.Ss. Femca-CISL, Filctem-CGIL e Uiltec-UIL hanno siglato un accordo integrativo di rettifica alla parte retributiva del contratto collettivo nazionale del 12 ottobre 2016 applicabile alle aziende piccolo e medio-industriali operanti nel settore Tessile-Abbigliamento-Moda, Calzature, Pelli e cuoio, Penne, spazzole e pennelli, Occhiali e Giocattoli, la cui scadenza di parte economica e normativa è fissata al 31 marzo 2019.
Nell’ambito della più ampia disciplina economica definita da tale CCNL, che detta importi retributivi differenziati a seconda che l’ambito di operatività dell’azienda ricada nel settore Tessile-Abbigliamento-Moda, nel settore Calzature, nel settore Pelli e cuoio, nel settore Occhiali, nel settore Penne, spazzole e pennelli oppure nel settore Giocattoli, con il presente accordo integrativo le parti hanno rilevato un errore formale presente nella tabella contenente gli incrementi retributivi e i conseguenti minimi retributivi applicabili dal 1° aprile 2017, dal 1° aprile 2018 e dal 1° gennaio 2019 per gli addetti all’industria delle Penne, spazzole e pennelli.
In particolare, la rettifica non coinvolge gli importi indicati in tabella, che vengono confermati in blocco sia rispetto agli incrementi sia rispetto ai minimi retributivi da essi derivanti, bensì riguarda l’elencazione dei livelli di inquadramento, che erroneamente nel CCNL di ottobre 2016 risultava 8, 7, 6, 5, 4S, 4, 3, 2, 1 invece di quella corretta, vale a dire 7, 6, 5, 4S, 4, 3, 2, 1.
Per completezza si riportano di seguito gli importi spettanti per ciascun livello a decorrere dalle tre scadenze previste.
Dal 1° aprile 2017: Liv. 7: 2.083,31; Liv. 6: 1.906,82; Liv. 5: 1.810,73; Liv. 4S: 1.720,94; Liv. 4: 1.666,16; Liv. 3: 1.586,69; Liv. 2: 1.499,87; Liv. 1: 1.205,72.
Dal 1° aprile 2018: Liv. 7: 2.116,98; Liv. 6: 1.938,29; Liv. 5: 1.840,58; Liv. 4S: 1.749,02; Liv. 4: 1.692,63; Liv. 3: 1.611,69; Liv. 2: 1.522,67; Liv. 1: 1.220,42.
Dal 1° gennaio 2019: Liv. 7: 2.150,65; Liv. 6: 1.969,76; Liv. 5: 1.870,43; Liv. 4S: 1.777,11; Liv. 4: 1.719,10; Liv. 3: 1.636,69; Liv. 2: 1.545,46; Liv. 1: 1.235,12.
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