Fatto insussistente solo se è esclusa una condotta idonea al licenziamento
La Cassazione ha ricordato che l’insussistenza si configura anche quando si realizza l’ipotesi del fatto sussistente ma privo di carattere di illiceità
Con la sentenza n. 14192 di ieri, la Suprema Corte torna a pronunciarsi su uno dei temi più caldi in materia di licenziamenti disciplinari, ossia la nozione di “fatto” in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per mancanze del lavoratore.
Si ricorda che la nozione di insussistenza del fatto contestato assume rilevanza con la c.d. riforma Fornero. La legge n. 92/2012, modificando il comma 4 e 5 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ha diversificato le tutele in caso di legittimità del licenziamento e ha ammesso la reintegrazione nel posto di lavoro solo in due ipotesi: la prima, nel caso in cui il fatto non sussiste e la seconda allorché il fatto rientra tra le condotte punibili solo con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici
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