Opzione per la branch exemption non vincolata alla natura della casa madre
Possono accedere al regime di esenzione anche le imprese che svolgono in Italia funzioni «minime»
L’opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR) è suscettibile di modificare in modo determinante gli equilibri tra tassazione italiana e tassazione estera nell’ambito delle decisioni di investimento della casa madre italiana. Se, infatti, con l’ordinario regime di imputazione il reddito della stabile organizzazione estera si somma a quello della casa madre, e dall’IRES dovuta sul reddito complessivo si detrae l’imposta pagata all’estero, con l’opzione per la branch exemption il reddito della S.O. viene assoggettato a imposta nel solo Stato estero, mentre non concorre più alla formazione del reddito complessivo in Italia (non consentendo, naturalmente, di conseguenza la detrazione dell’imposta assolta nell’altro Stato), sicché
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