Errori materiali comunicati all’ENEA rettificabili anche dopo i 90 giorni
La comunicazione di rettifica deve essere comunque inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 (la detrazione IRPEF/IRES è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 con aliquote del 65% o del 50% a seconda dei casi), entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA la documentazione richiesta (si tratta delle schede relative agli interventi).
Al riguardo, si ricorda che alla documentazione da inviare all’ENEA si applica l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 in caso di omesso invio.
Eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all’ENEA, inoltre, possono essere corretti dal contribuente
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41