Vacilla l’irretroattività dell’illegittimità della Robin tax
Accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento che richiedeva il pagamento dell’addizionale per il 2014
L’addizionale IRES applicabile alle imprese operanti nel settore petrolifero e dell’energia elettrica di cui all’art. 81 comma 16 del DL 112/2008 (c.d. Robin Hood tax) non è dovuta nemmeno nell’ipotesi in cui il relativo presupposto si sia perfezionato in anni di vigenza del tributo. È questo il principio che pare desumibile dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina n. 2324/2018. L’interpretazione dei giudici di merito offre, per gli operatori del settore energetico e petrolifero che si sono visti recapitare avvisi di accertamento in materia di addizionale dopo il 12 febbraio 2015 (data di decorrenza degli effetti della sentenza di incostituzionalità del tributo), nuove speranze di ottenere l’annullamento della pretesa erariale.
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