Per emendare l’errore in contenzioso non serve l’integrativa
Integrativa, rimborso ed emenda della dichiarazione stanno su piani diversi
Al contribuente non può essere preclusa la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria allegando errori od omissioni presenti nella dichiarazione, indipendentemente dai termini e dalle modalità relativi alla dichiarazione integrativa (art. 2 del DPR 322/98) ovvero all’istanza di rimborso (art. 38 del DPR 602/73).
È questo, in sostanza, il principio di diritto ricavabile dall’ordinanza n. 23993 depositata ieri dalla Corte di Cassazione.
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un contribuente avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato.
In tal sede, egli deduceva, in particolare, di essere incorso in errore, dichiarando un provento già assoggettato a ritenuta a titolo di imposta. Più precisamente, nella compilazione del
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