Le pratiche elusive escludono il reato di omessa dichiarazione
Assolto un professionista coinvolto in abuso del diritto ed esterovestizione «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»
L’abuso del diritto o l’elusione fiscale si configurano quando si effettuano una o più operazioni prive di sostanza economica – ovvero fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali – che, anche se rispettose delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti (vale a dire benefici, pure non immediati, in contrasto con le finalità delle norme tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario).
Per contro, non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
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