Regime IVA della prestazione professionale per i rimborsi delle spese di viaggio
In caso di prestazione esente, anche la somma erogata a titolo di rimborso spese beneficia del regime di esenzione
La definizione del trattamento IVA delle spese di viaggio connesse allo svolgimento di una prestazione professionale può presentare alcune criticità.
Laddove le spese siano sostenute dal professionista e riaddebitate al committente in fattura, il relativo importo risulta essere soggetto a imposta, al pari del corrispettivo addebitato per la prestazione di servizi.
L’art. 13 del DPR 633/72 dispone infatti che la base imponibile IVA è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore “compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (...)”. Stando alla lettera della norma appaiono, dunque, ricomprese nella base imponibile anche le spese di viaggio
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