Riforma fallimentare con definizione della crisi in termini finanziari
Per le imprese, consiste nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alle obbligazioni pianificate ed è rilevabile con specifici indicatori
L’art. 2 comma 1 lett. a) dello schema di DLgs. recante il “Codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017, è particolarmente innovativo, in quanto introduce – per la prima volta, nell’ordinamento concorsuale italiano – i criteri per identificare la sussistenza di una situazione di crisi.
Tale circostanza è individuata, in termini generali, con lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore: quest’ultima continuerà ad essere definita nei termini previsti dal vigente art. 5 comma 2 del RD 267/1942, ovvero nell’esistenza di inadempimenti o fatti esteriori idonei a dimostrare che tale soggetto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2
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