Cessazione dell’attività con uso integrale delle perdite fiscali
Non si applica, in sede di liquidazione, il limite dell’80% previsto dall’art. 84 del TUIR
Si ripropone, ciclicamente, per le società di capitali la problematica di come utilizzare le perdite fiscali pregresse in sede di determinazione del risultato finale di liquidazione.
La materia è disciplinata dal probabilmente obsoleto art. 182 del TUIR che, quanto meno stando all’interpretazione datane dall’Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 124 del 23 aprile 2002 e n. 29 del 1° marzo 2004, distingue a questi fini a seconda del fatto che la liquidazione si protragga per un periodo sino a cinque esercizi, ovvero superiore a cinque esercizi, e del fatto che le perdite si siano formate prima dell’inizio della liquidazione o nel corso della procedura.
In estrema sintesi, le perdite ante liquidazione sono ammesse in deduzione in sede di conguaglio finale per le liquidazioni
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