Inammissibile solo per il contribuente l’appello privo di motivi specifici
La giurisprudenza ha attenuato il rigore dell’art. 53 del DLgs. 546/92
Il ricorso in appello deve contenere, secondo quanto previsto dall’art. 53 del DLgs. 546/92, tra gli altri elementi, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione della sentenza di primo grado.
Ne consegue che, ogniqualvolta si intenda impugnare una sentenza di primo grado, è importante porre attenzione alla formulazione dei motivi.
Premesso che nell’atto di appello, la parte appellante deve censurare la sentenza nelle parti in cui è risultata soccombente, a mente della norma richiamata, per non incorrere in una dichiarazione di inammissibilità dell’appello, dovrà specificare quali sono le parti della sentenza che contesta e le ragioni della contestazione.
La rigidità della norma richiamata è stata parzialmente attenuata dal prevalente orientamento giurisprudenziale, ...
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