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FISCO

Possibili sanzioni per l’omessa comunicazione all’ENEA

Possono profilarsi due ipotesi: la mancata trasmissione può essere causa di decadenza; è applicabile la sanzione ex art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97

/ Arianna ZENI

Sabato, 1 dicembre 2018

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La nuova comunicazione all’ENEA prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e agli acquisti di grandi elettrodomestici (per i quali si intende beneficiare del c.d. “bonus mobili”) contemplati dall’art. 16 del DL 63/2013 e dai quali deriva un risparmio energetico.

La comunicazione deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, utilizzando il sito disponibile all’indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it.
Si precisa al riguardo che detta comunicazione deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale. In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa in qualità di

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