Pronti gli avvisi di anomalia per le omesse comunicazioni delle liquidazioni periodiche
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con il provvedimento n. 314644, pubblicato ieri, che saranno inviati avvisi di anomalia a coloro che non hanno trasmesso le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010) laddove siano stati invece comunicati all’Amministrazione finanziaria, nel trimestre di riferimento, i dati relativi a fatture emesse, in adempimento agli obblighi di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Si tratta delle comunicazioni che l’Agenzia trasmette “per la promozione dell’adempimento spontaneo” e che consentono ai titolari di partita IVA di potere eventualmente fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria, in grado di giustificare le anomalie o di provvedere alla rettifica di eventuali errori, beneficiando di una riduzione delle sanzioni (in forza di quanto previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97).
Gli avvisi di anomalia saranno recapitati ai soggetti passivi agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dagli stessi ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7 del DL 185/2008 e dell’art. 5 comma 1 del DL 179/2012, ma saranno comunque consultabili accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione” dell’area “Dati rilevanti ai fini IVA”, in cui potranno essere reperiti i dati relativi al numero di documenti trasmessi dal soggetto passivo e dai suoi clienti per il trimestre di riferimento, i dati identificativi di clienti e fornitori e i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti.
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