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LAVORO & PREVIDENZA

Potenziato il ruolo del CNEL nel sistema della contrattazione collettiva

Prevista l’istituzione di un archivio amministrativo con i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del Lavoro

/ Mario PAGANO

Mercoledì, 12 agosto 2026

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Il DL 62/2026 ha confermato il ruolo sempre più centrale ormai acquisito dal CNEL negli ultimi anni in relazione al sistema della contrattazione collettiva.

Si tratta di una posizione di primo piano distante anni luce dal fallito tentativo di abrogazione, con il referendum costituzionale che, nel dicembre del 2016, avrebbe dovuto cancellare quello che, ancora oggi, risulta formalmente un organo ausiliario di rilevanza costituzionale, previsto dall’art. 99 Cost. La vittoria del “no” al citato referendum, tuttavia, ha paradossalmente rilanciato il CNEL che, da quel momento, ha iniziato a rappresentare, a parere di chi scrive, qualcosa di più di un organo consultivo, contribuendo a percorrere, specie negli ultimi anni, passi importanti nel tentativo di risolvere un problema annoso per la contrattazione collettiva del nostro sistema lavoro, ossia quello della rappresentanza.

In tal senso, si ricorda, innanzitutto, l’attività di riorganizzazione dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, avviata con una prima fase sperimentale nell’aprile del 2025 e giunta al termine a un anno di distanza, che dovrebbe consentire di disporre, per la prima volta, di una base informativa trasparente, accessibile e strutturata per settori ATECO, con schede contratto dettagliate e verificabili sui contenuti normativi e retributivi effettivamente applicati nelle imprese. Attraverso un’analitica e attenta opera di riorganizzazione dell’archivio dei contratti collettivi, con priorità al loro reale radicamento in termini di lavoratrici e lavoratori coperti, si mira a individuare con precisione i contratti leader sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Tuttavia, come detto, le ultime norme introdotte dal DL 62/2026 hanno ulteriormente rafforzato il ruolo attribuito al CNEL.
In particolare, spicca quanto previsto dall’art. 9. Attraverso una serie di significative modifiche alla L. 936/86, la quale, secondo le previsioni dell’art. 99 Cost., disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento del CNEL, emerge in modo evidente un ruolo sempre più centrale dello stesso, anche nella partita che andrà a giocarsi nella definizione oggettiva del trattamento economico complessivo, dato essenziale per l’individuazione del salario giusto.

Si parte, innanzitutto, dal nuovo rapporto nazionale sulle retribuzioni (nuova lett. c-bis) del comma 2 dell’art. 16 della L. 936/86), articolato per settori economici e per ambiti territoriali omogenei, da trasmettere alle Camere e da pubblicare in apposita sezione del sito internet istituzionale, contenente; l’analisi dei livelli retributivi applicati; i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; ulteriori elementi conoscitivi, ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali, utili a valutare l’efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all’art. 36 Cost.

In tal senso, proprio a corollario dell’archivio nazionale dei contratti, disciplinato all’art. 17 della L. 936/86, con un nuovo comma 3-ter è stato previsto che il CNEL provveda a estrarre dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, facilitando così, per gli addetti ai lavori, l’individuazione di tale elemento, indispensabile per il nuovo quadro di tutela retributiva dei lavoratori voluto dal legislatore.

L’attenzione, però, è stata rivolta anche alla contrattazione di secondo livello. Con l’introduzione di un nuovo comma 3-bis al medesimo art. 17 è stata prevista, infatti, anche l’istituzione di un archivio amministrativo, quale parte integrante dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del Lavoro (cfr. art. 14 del DLgs. 151/2015, in tema di deposito dei contratti collettivi di secondo livello).
Un progetto previsto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, ma per il quale il Ministero del Lavoro, nel comunicato stampa dello scorso 16 luglio, ha già annunciato la sottoscrizione dell’intesa con il CNEL. Il nuovo archivio va a completare quello nazionale, permettendo ai contratti aziendali e territoriali di farvi parte, per la prima volta, in forma organica e strutturata, dando vita, in un unico punto di accesso, ad un patrimonio contrattuale, consultabile da lavoratori, imprese e parti sociali.

Da ultimo, quasi a chiudere il cerchio di tutti i livelli di contrattazione collettiva, non va, poi, dimenticato il nuovo obbligo di deposito (art. 7-bis del DL 62/2026), sempre al CNEL, anche dei contratti di prossimità, di cui all’art. 8 del DL 138/2011.

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