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LAVORO & PREVIDENZA

Contratti di prossimità peggiorativi sottoscritti presso l’Ispettorato del Lavoro

Il DL 62/2026 introduce nuove disposizioni con finalità di monitoraggio e controllo delle intese di prossimità

/ Mario PAGANO

Giovedì, 16 luglio 2026

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Tra le novità inserite dalla L. 112/2026 in fase di conversione del DL 62/2026, assume particolare rilievo il nuovo art. 7-bis, riservato alla disciplina della contrattazione collettiva di prossimità.

In particolare, ciò che merita approfondimento è senza dubbio il coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro nel perfezionamento delle intese di prossimità che prevedono trattamenti peggiorativi.
Sul punto, si ricorda come l’art. 8 comma 1 del DL 138/2011 consenta ai contratti collettivi di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, di realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, operanti anche in deroga alle disposizioni di legge e dei CCNL di livello nazionale, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Una prima misura, introdotta dal citato art. 7-bis prevede espressamente, con evidente finalità di monitoraggio, che i contratti di prossimità siano depositati presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL.

La novità di maggior rilievo, tuttavia, è contenuta nel nuovo comma 2-ter, inserito nel medesimo art. 8 del DL 138/2011.
Tale disposizione richiede, infatti, che le intese di prossimità, realizzate dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale applicati dai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, ove prevedano trattamenti peggiorativi, siano sottoscritte presso il competente Ispettorato territoriale del Lavoro.

In tal senso, appare utile evidenziare come tale ultima procedura non rappresenti un mero deposito.
In altre parole, ad avviso di chi scrive, sembra che il legislatore, considerata la rilevanza derogatoria delle intese in questione e la natura peggiorativa delle stesse, abbia ritenuto di individuare nell’Ispettorato territoriale una sede qualificata per la sottoscrizione di tali tipologie di intese, ciò in ottica di controllo e non di mero monitoraggio.
Quanto agli elementi che l’Ispettorato del Lavoro potrà prendere in considerazione proprio in sede di sottoscrizione, si ritiene che non possano non avere rilievo le condizioni di legittimità per i contratti di prossimità, già previste dal citato art. 8 del DL 138/2011.

Secondo il comma 1, infatti, le intese devono essere, innanzitutto, sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali.
Inoltre, devono avere un fine tassativamente specificato, ossia la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività.

Altro aspetto non da dimenticare è che i contratti di prossimità possono regolare solo alcune materie, elencate proprio al comma 2 dell’art. 8 del DL 138/2011, inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento: agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell’orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

A questo punto, avendo un ruolo attivo l’Ispettorato del Lavoro, in carenza di una di queste condizioni, ma anche ove risultino contrari a diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti ai lavoratori, ben potrebbe rigettare la sottoscrizione di questi contratti di prossimità.

Vi è poi un’ulteriore riflessione. Le nuove disposizioni, contenute ai commi 1-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 8 del DL 138/2011, non sembrano introdurre mere formalità ma ulteriori condizioni di legittimità, con la conseguenza che, in difetto, i contratti di prossimità non esplicheranno l’effetto derogatorio alle disposizioni di legge e di contratto, risultando, di fatto, a tutti i fini, tamquam non esset.

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