Anche per le procedure pendenti nuova decadenza per l’azione di responsabilità del curatore
Arriva la prima pronuncia di merito, secondo cui il termine decorre dall’entrata in vigore della modifica
È un provvedimento del 4 giugno scorso del Tribunale di Bari la prima pronuncia di merito che affronta espressamente il tema dell’ambito temporale di applicazione del nuovo art. 2394-bis c.c., come modificato dal DLgs. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026.
La disposizione in questione – disciplinante le azioni di responsabilità nell’ambito delle procedure concorsuali – ha visto l’inserimento di un ulteriore periodo che introduce, ai fini dell’esercizio delle azioni di responsabilità da parte degli organi delle procedure ivi considerate, un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o da quella che dichiara lo stato di insolvenza.
Il DLgs. 47/2026, però, non ha previsto alcun regime transitorio, cosa che ha generato diversi dubbi in ordine all’ambito di applicabilità della norma.
In considerazione del suo tenore letterale, infatti, appaiono possibili almeno tre interpretazioni e, dunque, il nuovo termine potrebbe riguardare le azioni di responsabilità promosse dal curatore:
- in tutte le procedure, comprese quelle già aperte, a decorrere dalla data della relativa sentenza;
- in tutte le procedure, comprese quelle già aperte, ma in tale ultimo caso con decorrenza del termine dalla data di entrata in vigore della legge;
- nelle sole procedure aperte dopo l’entrata in vigore della modifica.
Se la prima interpretazione appare quella maggiormente problematica, per il potenziale contrasto con il principio di irretroattività dalla legge (art. 11 delle “Preleggi”), le altre due sembrano entrambe plausibili.
In considerazione di ciò, i Tribunali di Torino e di Verona (cfr. circ. Trib. Torino maggio 2026 e circ. Trib. Verona 22 aprile 2026) hanno evidenziato l’opportunità, in ottica prudenziale, che i curatori delle procedure già aperte alla data del 29 aprile 2026 si attivino per promuovere eventuali azioni di responsabilità entro due anni da tale data.
Questa linea interpretativa appare ora confermata dal Tribunale di Bari, che, nell’ordinanza del 4 giugno scorso, ha rigettato l’eccezione di decadenza proposta dagli amministratori e dal revisore legale di una spa dichiarata fallita nel 2022, nell’ambito di un procedimento cautelare per sequestro conservativo. Si è infatti osservato che il nuovo termine di decadenza introdotto dal DLgs. 47/2026 ed entrato in vigore il 29 aprile 2026 non può ritenersi ancora decorso.
A sostegno di tale conclusione, si richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nonostante il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applichi anche a situazioni precedenti all’entrata in vigore della legge – e, quindi, nel caso di specie, alle procedure concorsuali aperte prima di tale data – la decorrenza del termine deve essere fissata rispetto all’entrata in vigore della modifica legislativa che ha introdotto il termine di decadenza non previsto in precedenza, ossia, per la decadenza in questione, il 29 aprile 2026 (cfr. Cass. SS.UU. n. 15352/2015).
A tal fine viene altresì in rilievo quanto disposto dall’art. 252 del RD 318/42 (disp. att. c.c.), ai sensi del quale, quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dall’entrata in vigore della relativa disposizione, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La Cassazione, infatti, ha ribadito, anche di recente, che tale norma, pur essendo una disposizione transitoria volta a regolamentare il succedersi dei diversi termini fissati dal Codice civile e dal precedente Codice del 1865 in ordine alla decadenza o alla prescrizione, oltre che all’usucapione, è una disposizione a cui può attribuirsi il valore di “regola generale”, nel senso che fissa un criterio di bilanciamento tra due opposte esigenze che sempre ricorrono ogni qualvolta il legislatore introduce un termine di decadenza o prescrizione prima non previsto: da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale/prescrizionale e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza/prescrizione, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (così Cass. n. 6912/2024, che richiama Cass. SS.UU. n. 6173/2008).
Avendo rigettato l’eccezione di decadenza, il Tribunale non si è espresso sull’applicabilità della disposizione all’azione di responsabilità nei confronti del revisore legale. Parte della dottrina, però, ritiene che essa non venga in rilievo in tal caso. Del resto, l’art. 2394-bis c.c. fa riferimento alle azioni di responsabilità “previste nei precedenti articoli”, ossia alle azioni promosse nei confronti degli amministratori e, mentre l’art. 2407 c.c., disciplinante la responsabilità dei sindaci, richiama espressamente lo stesso art. 2394-bis c.c., nessun richiamo espresso è contenuto nell’art. 15 del DLgs. 39/2010, disciplinante la responsabilità del revisore.
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