Rispetto delle norme sul collocamento necessario per la sottocontribuzione in agricoltura
L’INPS fornisce interpretazioni in merito al perimetro di tali norme, a cui la legge 67/88 fa un rinvio generico
Con il messaggio INPS n. 2370 di ieri, l’INPS è intervenuto in materia di contribuzione in agricoltura, fornendo chiarimenti in merito alla nozione e al rispetto delle “norme sul collocamento” quale requisito per la fruizione della minore imposizione contributiva di cui all’art. 9 commi 5 e 5-bis della L. 67/88.
Si tratta, lo ricordiamo, di un regime contributivo agevolato che riguarda i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato nei territori montani.
Sul punto, si ricorda come l’art. 9 comma 5-bis della L. 67/88 disponga che le agevolazioni in questione non spettino ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento, operando in tal senso un generico rinvio alle “norme sul collocamento”.
Per l’INPS, le “norme sul collocamento” sono quelle che disciplinano la fase di accesso al rapporto di lavoro, ossia chi può essere assunto, con quali termini procedurali, con quali autorizzazioni preventive, con quali comunicazioni dell’instaurazione e precondizioni soggettive. Tutto quello che attiene invece alla fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro (gestione documentale interna, tenuta del LUL, disciplina dell’orario di lavoro, tutela della sicurezza sul lavoro, tracciabilità della retribuzione, modalità di esecuzione della prestazione, e così via), esula dal perimetro definito dal comma 5-bis e resta soggetto al rispettivo regime sanzionatorio.
Tenuto conto di ciò, l’INPS precisa che ai fini del riconoscimento e del mantenimento della riduzione contributiva in argomento, l’indicazione fornita in precedenza con la circ. n. 150/2025, relativa al “rispetto delle norme sul collocamento”, deve quindi intendersi come la rigorosa e puntuale osservanza, da parte del datore di lavoro, delle norme che disciplinano: l’instaurazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro subordinato e i relativi obblighi di comunicazione; il collocamento mirato delle persone disabili e delle altre categorie protette; la somministrazione di lavoro, le assunzioni congiunte in agricoltura e le ulteriori forme di intermediazione autorizzate; l’impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi.
Al contrario, non integrano la violazione delle “norme sul collocamento” e non incidono pertanto sulla spettanza del regime di sottocontribuzione, gli inadempimenti afferenti alla fase di gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, ancorché autonomamente sanzionati.
Si tratta, ad esempio, della corresponsione di una retribuzione difforme dai CCNL, o il mancato rispetto dei minimali contributivi, in quanto il comma 5-bis non menziona il rispetto della contrattazione collettiva quale autonoma condizione legittimante.
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