Bancarotta semplice impropria da aggravamento del dissesto solo con colpa grave
Tale connotazione dell’elemento soggettivo vale anche per amministratori e sindaci
La Cassazione, nella sentenza n. 53182, depositata ieri, puntualizza importanti profili attinenti alla fattispecie di bancarotta semplice impropria per aggravamento del dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge (ex art. 224 n. 2 del RD 267/1942).
Si precisa, in primo luogo, che, per addivenire alla condanna di amministratori non operativi e sindaci di una spa per tale delitto, non è sufficiente contestare loro il fatto di non essersi opposti all’approvazione del bilancio da cui risultavano rilevanti perdite, essendo necessario evidenziarne la successiva inerzia rispetto alle operazioni che avrebbero dovuto far fronte ad esse ovvero rispetto alla doverosa richiesta, in simili circostanze, di dichiarazione di fallimento in proprio.
In relazione alla ...
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