Manipolazione del mercato da valutare con la prognosi postuma
Le notizie devono essere, in concreto ed ex ante, idonee ad alterare sensibilmente il valore dei titoli
La concreta idoneità delle condotte di manipolazione del mercato - di cui all’art. 185 del DLgs. 58/98 (c.d. TUF) - deve essere accertata, alla luce dei dati fattuali significativi esistenti al momento della condotta, sulla base del criterio che il gergo penalistico definisce della “prognosi postuma”. Criterio volto a verificare se – con riferimento all’intera platea degli investitori, nonché alla complessiva situazione di mercato, e valutando anche le iniziative sollecitatorie della Consob a norma dell’art. 114 del TUF – gli effetti decettivi dei fatti comunicativi, prevedibili in concreto ed ex ante quali conseguenze della condotta dell’agente, sarebbero stati potenzialmente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato del titolo rispetto
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