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IMPRESA

Manipolazione del mercato da valutare con la prognosi postuma

Le notizie devono essere, in concreto ed ex ante, idonee ad alterare sensibilmente il valore dei titoli

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 29 novembre 2018

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La concreta idoneità delle condotte di manipolazione del mercato - di cui all’art. 185 del DLgs. 58/98 (c.d. TUF) - deve essere accertata, alla luce dei dati fattuali significativi esistenti al momento della condotta, sulla base del criterio che il gergo penalistico definisce della “prognosi postuma”. Criterio volto a verificare se – con riferimento all’intera platea degli investitori, nonché alla complessiva situazione di mercato, e valutando anche le iniziative sollecitatorie della Consob a norma dell’art. 114 del TUF – gli effetti decettivi dei fatti comunicativi, prevedibili in concreto ed ex ante quali conseguenze della condotta dell’agente, sarebbero stati potenzialmente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato del titolo rispetto

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