Ammesse le indagini bancarie senza esibizione dell’autorizzazione
La Cassazione considera illegittime solo le movimentazioni acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione e in caso di concreto pregiudizio
L’autorizzazione prescritta dall’art. 32 DPR n. 600/73 in materia di imposte dirette e dall’art. 51 DPR n. 633/72 in materia di IVA, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione.
Ne discende che la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41