Nella fusione sono riportabili le perdite anche con patrimonio netto ricostituito
Limite del patrimonio netto per il riporto di perdite, interessi indeducibili ed eccedenze ACE superabile se non vi è commercio di bare fiscali
Con riferimento alle fusioni societarie, l’art. 172 comma 7 del TUIR stabilisce che le perdite fiscali, le eccedenze ACE e le eccedenze di interessi passivi indeducibili ex art. 96 del TUIR maturate dalle società partecipanti alla fusione (comprese quelle dalla società incorporante) presentano tre limitazioni al riporto:
- la verifica della “vitalità”, ossia che nel Conto economico del bilancio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata, sia presente un ammontare di ricavi e spese per prestazioni di lavoro subordinato non inferiore al 40% della media dei rispettivi importi calcolati sui conti economici dei due esercizi precedenti;
- l’ammontare dei patrimoni netti contabili di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
- la presenza di svalutazioni delle
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41