Le perdite si accertano dall’anno di formazione
Principio analogo adottato dalla Cassazione in tema di ammortamenti
La C.T. Prov. di Milano, con la sentenza n. 5078/13/2018, ha stabilito che i controlli dell’Amministrazione finanziaria sulla consistenza e sulla riportabilità delle perdite fiscali devono essere effettuati entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui le perdite stesse sono state dichiarate dal contribuente, a nulla rilevando, sotto il profilo della decorrenza dei termini per l’accertamento, il momento di utilizzo delle perdite.
Il caso analizzato dai giudici si caratterizzava in quanto:
- la perdita era stata dichiarata nell’anno 2011, di questa una parte veniva utilizzata nel 2012 e la restante nel 2013;
- la rettifica operata sulla dichiarazione modello UNICO 2014, presentata per l’anno di imposta 2013, ex art. 36-bis del DPR n. 600 del ...
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